Le prerogative di un contratto di convivenza


Negli ultimi giorni, abbiamo sentito spesso parlare del contratto di convivenza per regolamentare la situazione giuridica delle coppie di fatto. Esso punta a disciplinare diritti e doveri dei conviventi e più specificamente mira ad adottare misure di tutela per quanto riguarda i diritti patrimoniali e di successione.

Ma non solo. Tale contratto, redatto alla presenza di un notaio, prevede diverse e importanti agevolazioni sui beni patrimoniali, ad esempio in caso di morte del convivente oppure in caso di fine rapporto di convivenza. L’iniziativa dei notai è stata accolta con grande clamore e i cittadini si dividono tra favorevoli e sfavorevoli: resta il fatto che negli ultimi anni abbiamo assistito, come confermato da recenti statistiche, alla nascita di un nuovo fenomeno sociale, quello delle coppie o famiglie di fatto.

A tal punto ci chiediamo: cosa recita il ddl che punta a regolamentare i rapporti reciprochi patrimoniali relativi alla vita in comune ed alla sua cessazione? Ad esempio, cosa il contratto mira a tutelare? La risposta è alquanto semplice: tutti quegli aspetti che puntano a regolamentare le questioni economiche in caso di cessazione della convivenza o di problematiche ad essa collegate (guarda esempio contratto di convivenza) .

La validità del contratto può contenere la clausola del limite temporale, per far fronte agli eventuali cambiamenti economici della coppia: per esempio, si può prendere in considerazione la scelta di una riformulazione del contratto stesso qualora il convivente più debole trovasse un lavoro. Nel contratto di convivenza non si può, però prevedere che, in caso di decesso di uno dei due partner, l’eredità passi automaticamente all’altro convivente.

Questi nodi cruciali possono essere disciplinati soltanto mediante testamento. Senza di esso, ciò non sarebbe possibile. In virtù di quanto esposto, è opportuno valutare con attenzione la situazione con l’aiuto di un avvocato per evitare che i parenti del coniuge deceduto, ad esempio, possano essere inseriti nell’eredità dei beni, agendo a loro volta giuridicamente.

 
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